Modello di organizzazione e gestione
Modelli di prevenzione
dei reati
Tale normativa, avente ad oggetto la “
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell’ordinamento italiano, in conformità a quanto previsto anche a livello europeo, un nuovo regime di
responsabilità denominata “da reato”, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di
reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.
Secondo il D.Lgs. n. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (cosiddetti soggetti in posizione apicale o apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (cosiddetti soggetti sottoposti all'altrui direzione);
La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Le sanzioni previste dalla legge a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati sono indicate nella Sezione II del D. Lgs. n. 231 / 2001 (artt. da 9 a 23) e consistono in:
- sanzione pecuniaria, applicata secondo quote;
- sanzioni interdittive, applicabili anche come misura cautelare, aventi a oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente. Sono di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e possono consistere in:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- in dipendenza dall’interdizione all’esercizio di un’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito,
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del prezzo o del profitto che la società ha tratto dal reato (e sequestro conservativo, in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.
Le sanzioni dell’interdizione dell’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva (art. 16 D. Lgs. N. 231/2001).
È inoltre possibile il commissariamento dell’ente, ai sensi dell’art. 15 D. Lgs. n. 231/2001: “Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il
giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. …(omissis)…”
L’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che la società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il cosiddetto
organismo di vigilanza;
c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente lettera b).
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- FASE 1: CHECK-UP - VISITA ALLA VOSTRA AZIENDA
con attività di analisi dei rischi e di controllo interno attraverso la verifica documentale, di carattere generale, ed interviste con i soggetti che rivestono funzioni-chiave in azienda. Il check-up in azienda si concluderà con un’analisi comprensiva di un progetto di intervento con identificazione delle criticità aziendali, del piano di lavoro, della tempistica e del preventivo di spesa per l’eventuale fase 2.
- FASE 2 (eventuale): REALIZZAZIONE E ADOZIONE MODELLO
Sulla base dei risultati del check-up, dell’analisi effettuata e del preventivo di spesa predisposto, ciascuna azienda potrà decidere se richiedere anche la specifica assistenza per la realizzazione ed adozione del modello.
- FASE 3 (eventuale): VIGILANZA SUL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO
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